anno 1 n° 36 Accademia  
  Apprendistato professionalizzante: i chiarimenti della circolare  
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     Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il Ministero del Lavoro, della salute e della solidarietą sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'art.23 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008. In particolare, la circolare interviene su: - durata del contratto; - trasformazione anticipata del rapporto; - formazione esclusivamente aziendale; - formazione e responsabilitą del datore di lavoro; - sotto-inquadramento e profili retributivi; - cumulabilitą dei rapporti di apprendistato. Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente: a) la comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione; b) le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all'ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica; c) la visita sanitaria prima dell'assunzione come apprendista. Il contratto di apprendistato professionalizzante, introdotto con decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003, prevede che in tutti i settori di attivitą possano essere assunti i giovani di etą compresa tra i diciotto e i ventinove anni; permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

                  

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