anno 1 n° 16 Accademia  
  ATTIVITA'  INSALUBRI NEL CENTRO URBANO  
 

    

TAR VENETO, Sez. III, 6 luglio 2007, sentenza n. 2290
 

     INQUINAMENTO ACUSTICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività - Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento.  Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attività di carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicchè, ai fini della sua emanazione, non è richiesta la sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290
 

     I cittadini sono legittimati ad impugnare eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute, a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire. (Sentenza: Consiglio di Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206).

 
 

           

 
 

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