| anno 1 n° 16 | Accademia |
| ATTIVITA' INSALUBRI NEL CENTRO URBANO | ||
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TAR VENETO,
Sez. III, 6 luglio 2007, sentenza n.
2290
INQUINAMENTO ACUSTICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Industria
insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per
la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività -
Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione -
Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento. Il
provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la
persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune
al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute
pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attività di
carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico,
classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19
novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente
qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a
prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990,
contenuto nelle premesse dell'atto. Sicchè, ai fini della sua
emanazione, non è richiesta la sussistenza di un evento di
carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un
grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con
provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli
- Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv.
Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 6
luglio 2007, n. 2290 I cittadini sono legittimati ad impugnare eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute, a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire. (Sentenza: Consiglio di Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206). |
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