| |
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile
1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE
PUBBLICHE
Art. 20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni
tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di
tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario
alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini
intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita,
fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per
le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e
i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od
altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le
occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione
che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria
(1).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
|
|