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AVVISO: Non accendete
fiammiferi, accendini o similari in via Salvatore Vigo; a causa
dell'alta concentrazione di gas si scarico potreste esplodere.
Acireale, una lunga serie di
comunicati stampa anche su quotidiani locali, ha enfatizzato il
"lavoro" della commissione consiliare "Igiene, Ecologia e
Ambiente", comunicando ai lettori la redazione di numerosi
articoli di regolamento che avrebbero dovuto tutelare cittadini
ed ambiente, compito che per legge spetta alle ASL con costante
verifica del territorio. Al momento tale regolamento è top
secret, coperto da riserbo perchè propone regole ferree da
rispettare, quindi impopolari, oppure perchè si occupa
solo in parte dei reali problemi che attanagliano il territorio
acese? Al momento non ci è dato sapere, abbiamo chiesto, ci
hanno risposto che prima deve essere proposto al civico
consesso, per trovare gli accordi sull'attuazione? Speriamo solo
che il riserbo a tutt'oggi tenuto sia solo legato all'attuazione
delle zone artigianali, se no caro presidente della commissione,
componenti, assessori e sindaco in questa città si assiste, a
pagamento, solo a balletti, sorrisi, promesse, proposte, prese
per i fondelli e similari che servono solo a "prendere tempo" e
consensi per probabili futuri favori elargiti ai soliti amici.
Alla Giornata per la Ricerca, seminari e incontri ieri in 22
città, così le conclusioni: "si investe troppo poco nella
ricerca". I dati sono allarmanti, ci si ammala sempre di più di
tumore ma, siamo sicuri che basta solo la ricerca e non
semplicemente occorrerebbe più responsabilità e controllo nel
settore alimentare e più attenzione verso l'ambiente? Ci sono
parecchie istituzioni e rami esecutivi di essa che, diciamo
così, non espletano al meglio le loro funzioni. I tumori
insorgono da ciò che mangiamo e ciò che respiriamo.
Attività insalubri nel centro urbano
CAPO I: Igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia
Art. 7
(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della
presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa
quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia,
ineriscono in particolare alle attività concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche
su base locale;
3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi
all' igiene e sanità pubblica;
4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione
e confezionamento, commercio, trasporto, vendita,
somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei
relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
5) la tutela igienico sanitaria della preparazione,
confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione
del latte;
6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere
igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con
riferimento:
a) all' inquinamento dell' aria;
b) all' inquinamento delle acque;
c) all' inquinamento del suolo;
d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte
salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24
luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali,
regionali e statali a tutela dell' ambiente;
7) ( ABROGATO );
8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in
relazione alle diverse utilizzazioni;
9) la polizia mortuaria;
10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di
quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;
12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti
solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché
dei fanghi;
13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e
impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
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4) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per
il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo,
delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo
sulla radioattività ambientale;
15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui
presidi sanitari delle sostanze alimentari.
Art. 8:
(Medicina legale)
Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della
presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in
particolare, alle attività concernenti:
- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità
previsti da leggi e regolamenti;
- l' accertamento medico - legale di controllo per l'
invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge
20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente
previsti da leggi e regolamenti;
- l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità
permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell'
invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e
sordomuti;
- l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di
autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull' esercizio delle professioni e arti
sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n.
1265.
Art. 9:
(Strutture ed organi competenti all' esercizio)
Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché
quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono
demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi
e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di
quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti
di origine animale demandate al settore preposto all'
assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.
In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le
valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del
relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico
provinciale e dell' ufficiale sanitario.
L' attività ispettiva di vigilanza e controllo e', altresì,
diretta e coordinata dal responsabile del settore su indicato, il
quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del
personale dipendente, di altro personale con qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale
al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono
esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene
pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da
altro medico del settore.
Le funzioni già attribuite in materia di profilassi
internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario
sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'
igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità
sanitaria locale con capoluogo di provincia.
Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al
terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le
modalità indicate dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833
e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di
ufficiale od agente di polizia giudiziaria.
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