Anno 2011

Acireale: Igiene, ecologia e ambiente.

Che fine ha fatto il regolamento presentato al consiglio?

 
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N.B.: Il Sindaco di qualsiasi città é il primo responsabile della salute del cittadino.

    

    AVVISO: Non accendete fiammiferi, accendini o similari in via Salvatore Vigo; a causa dell'alta concentrazione di gas si scarico potreste esplodere.

     Acireale, una lunga serie di comunicati stampa anche su quotidiani locali, ha enfatizzato il "lavoro" della commissione consiliare "Igiene, Ecologia e Ambiente", comunicando ai lettori la redazione di numerosi articoli di regolamento che avrebbero dovuto tutelare cittadini ed ambiente, compito che per legge spetta alle ASL con costante verifica del territorio. Al momento tale regolamento è top secret, coperto da riserbo perchè propone regole ferree da rispettare, quindi impopolari,  oppure perchè si occupa solo in parte dei reali problemi che attanagliano il territorio acese? Al momento non ci è dato sapere, abbiamo chiesto, ci hanno risposto che prima deve essere proposto al civico consesso, per trovare gli accordi sull'attuazione? Speriamo solo che il riserbo a tutt'oggi tenuto sia solo legato all'attuazione delle zone artigianali, se no caro presidente della commissione, componenti, assessori e sindaco in questa città si assiste, a pagamento, solo a balletti, sorrisi, promesse, proposte, prese per i fondelli e similari che servono solo a "prendere tempo" e consensi per probabili futuri favori elargiti ai soliti amici. Alla Giornata per la Ricerca, seminari e incontri ieri in 22 città, così le conclusioni: "si investe troppo poco nella ricerca". I dati sono allarmanti, ci si ammala sempre di più di tumore ma, siamo sicuri che basta solo la ricerca e non semplicemente occorrerebbe più responsabilità e controllo nel settore alimentare e più attenzione verso l'ambiente? Ci sono parecchie istituzioni e rami esecutivi di essa che, diciamo così, non espletano al meglio le loro funzioni. I tumori insorgono da ciò che mangiamo e ciò che respiriamo.

     Attività insalubri nel centro urbano    

     CAPO I: Igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia

     Art. 7  (Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)

     Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

     1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

     2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

     3) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;

     4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

     5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;

     6) la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:

     a) all' inquinamento dell' aria;

     b) all' inquinamento delle acque;

     c) all' inquinamento del suolo;

     d) all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;

     7) ( ABROGATO );

     8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

     9) la polizia mortuaria;

     10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

     11) la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;

     12) il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

     13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

1     4) il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

     15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

     16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

     17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

      Art. 8:  (Medicina legale)

     Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

     - gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

     - l' accertamento medico - legale di controllo per l' invalidità temporanea, ai sensi dell' articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     - altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

     - l' attività collegiale per l' accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell' ambito dell' invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;

     - l' accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     - il servizio necroscopico;

     - il controllo sull' esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell' articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.

      Art. 9:  (Strutture ed organi competenti all' esercizio)

     Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

     In particolare, nell' ambito dell' attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell' ufficiale sanitario.

     L' attività ispettiva di vigilanza e controllo e', altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore su indicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

     Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

     Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all' ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

     Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

 

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