Anno 2011

Contrassegno disabili e spazi riservati  
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Breve descrizione

     E’ un tagliando che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.

    Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.

    E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.

    Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.

    Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:

    - transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;- circolare nell'area pedonale (Apu), nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);

   - circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…);

    - sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate");

- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle aree pedonali (Apu), nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione).

    Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).

    La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente.

    RINNOVO:
   Nel caso di permesso permanente (durata 5 anni) basta presentarsi all’Ufficio permessi con il certificato del medico curante che attesta che le condizioni di invalidità rilevate dal medico legale sono ancora presenti.

   Nel caso di permessi provvisori (meno di 5 anni) occorre il certificato del medico legale.

    Cosa succede ad Acireale:

    Allo stato attuale rileviamo che le aree delimitate da striscia gialla, (ultimamente aumentate a dismisura), riservate ai portatori di handicap sono diventate nella maggior parte dei casi una sorta di parcheggio riservato ad automobilisti che espongono il contrassegno, spesso in fotocopia, solo per uso personale; infatti spessissimo ci capita di trovare sempre lo stesso autoveicolo ad ora di pranzo e dopo le venti per tutta la notte.

    A chi spetta il controllo ed eventualmente la repressione di tale gravissimo malcostume?

 
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