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Breve descrizione
E’ un tagliando che permette alle persone
disabili di usufruire di facilitazioni nella
circolazione e nella sosta dei veicoli.
Il contrassegno è strettamente personale
(utilizzabile quindi solo in presenza
dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico
veicolo, né subordinato al possesso della patente di
guida.
E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul
parabrezza del veicolo quando è alla guida o è
accompagnato da terzi.
Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è
mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo
delle deroghe di cui al punto successivo e sarà
quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la
produzione successiva del contrassegno con la
dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento
del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo
personale che garantisce la concessione delle
particolari agevolazioni riconosciute dalla legge.
In tal senso si è pronunciata anche la Corte di
Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n.
8425.
Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo
al servizio effettivo del titolare dello stesso e
sempre che la sosta non rechi grave intralcio
permette di:
- transitare nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici;- circolare nell'area pedonale (Apu), nelle
zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico
controllato (Ztc);
- circolare nel caso di blocco o limitazione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
inquinamento (domeniche ecologiche, targhe
alterne…);
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle
persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio
"personalizzate");
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a
tempo determinato;
- sostare nelle aree pedonali (Apu), nelle zone a
traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di
sosta (purché ciò non costituisca intralcio alla
circolazione).
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non
autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è
vietata dalle principali norme di comportamento
(marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in
corrispondenza o prossimità delle intersezioni,
contro il senso di marcia, sugli attraversamenti
pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli
spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia,
etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque
grave intralcio).
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel
certificato del medico legale. La durata massima è
di 5 anni anche se l'invalidità è permanente.
RINNOVO:
Nel caso di permesso permanente (durata 5 anni) basta presentarsi
all’Ufficio permessi con il certificato del medico
curante che attesta che le condizioni di invalidità
rilevate dal medico legale sono ancora presenti.
Nel caso di permessi provvisori (meno di 5 anni)
occorre il certificato del medico legale.
Cosa succede ad Acireale:
Allo stato attuale rileviamo che le aree delimitate
da striscia gialla, (ultimamente aumentate a
dismisura), riservate ai portatori di
handicap sono diventate nella maggior parte dei casi
una sorta di parcheggio riservato ad automobilisti
che espongono il contrassegno, spesso in fotocopia,
solo per uso personale; infatti spessissimo ci
capita di trovare sempre lo stesso autoveicolo ad
ora di pranzo e dopo le venti per tutta la notte.
A chi spetta il controllo ed eventualmente la
repressione di tale gravissimo malcostume? |