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Sono oggi migliaia i comuni che hanno
scelto di trasmettere in diretta web dal sito del
comune o testate giornalistiche, i lavori del civico
consesso: Bari, Trani, Torino, Alassio, Milano,
Agrigento, Napoli, Bondeno, Sora, Bologna,
Montesant’Angelo, Verona, Pescara, Fidenza,
Moncalieri, Casoria, Piacenza, Montesilvano ecc. con
il grande vantaggio per i cittadini di poterselo
“gustare” quando vogliono ovvero a qualsiasi ora del
giorno.
Naturalmente i costi sono drasticamente abbattuti, altro che i
160.000 euro di Acireale per annessi e connessi
all’emittente che si è aggiudicata la messa in onda.
Tra l’altro ci corre informare la cittadinanza che
su 500 nostri intervistati in giro per la città,
solo “12” persone tra cui le gentili consorti
di due uscieri comunali che non aspettavano altro
che il consiglio finisse, ci hanno confidato di
seguire saltuariamente i lavori del civico consesso
che solitamente iniziando alle 21 si protraggono
abbondandemente oltre la mezzanotte.
Sulla questione che riguarda Acireale, interviene il Sindaco
avv. Nino Garozzo precisando che trattasi di materia
di competenza esclusiva del consiglio comunale. In
tal senso il consiglio può determinarsi come ritiene
più opportuno qualora ritenesse legittimo mantenere
la stessa spesa per la diretta TV. La questione
giuridica non attiene a forme di pubblicità ma alla
comunicazione istituzionale, interpretata
recentemente da un deliberato della Corte dei Conti
a sezioni unite, la quale ritiene che tutta la
comunicazione istituzionale non obbligatoria,
rientri nell’abbattimento dei costi dell’80%,
rispetto alle spese sostenute nell’anno 2009. La
Corte dei Conti, in definitiva, non dice che non si
possa fare comunicazione istituzionale ma impone che
non si spenda oltre il 20% di quanto speso nel 2009.
Anche i capitoli del sindaco, continua, attinenti la
rappresentanza, le missioni, i convegni, i
congressi, la pubblicità o altro ancora, subiscono
lo stesso taglio dell’80% . Il tema comunque è di
esclusiva competenza consiliare di fronte alla
città.
In qualunque caso la Corte dei Conti ha indicato il rispetto di
una Legge dello Stato che impone appunto, il taglio
dell’80% per quanto attiene spese di pubblicità,
comunicazione, cerimoniale precisando che anche
la spesa per collaborazioni esterne di addetti
stampa e portavoce rientra nella spesa da tagliare
dell’80% rispetto al 2009, ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito in legge
n. 122/2011.
Il
chiarimento arriva dalla Corte dei conti, sezione
regionale di controllo per la Lombardia, col parere
28 febbraio 2011, n. 111. Ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, citato, al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni, a
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni non può essere superiore al 20% di
quella sostenuta nell'anno 2009.
Secondo la Sezione, dunque, gli “incarichi” di cui si occupa
l’articolo 6, comma 7, sono qualsiasi genere di
collaborazione. La norma, letteralmente, parla di
incarichi di “studio” e di “consulenza”. In effetti,
né le funzioni del portavoce, né quelle dell’addetto
stampa, specificamente indicate dagli articoli 7 e 9
della legge n. 150/2000, sono qualificabili come
attività di studio o consulenza. Tali soggetti
pongono in essere funzioni operative nel settore
della comunicazione, rientranti, dunque, in una vera
e propria collaborazione, ammessa espressamente
dalla citata legge n. 150/2000, come forma di
connessione con l’ente pubblico.
Indirettamente, il parere n. 111/2011 dimostra che l’articolo
6, comma 7, della legge n. 122/2010 deve
considerarsi riferito alla spesa riguardante
qualsiasi tipo di incarico esterno, non potendosi
circoscriverla alle sole attività di studio e
consulenze.
Gli enti, dunque, per garantire il funzionamento dell’attività
degli uffici stampa devono scegliere se applicare
alle spese connesse agli incarichi di collaborazione
degli addetti e dei portavoce il taglio lineare
dell’80% della spesa rispetto al 2009; oppure,
mantenere invariato il costo, da computare comunque
nel complesso delle spese per incarichi e consulenze
e, di conseguenza, ridurre tutte le altre spese di
questo tipo, così da rispettare il tetto imposto
dalla manovra economica estiva del 2010.
La Corte dei Conti indica anche le partecipate (secondo noi da
eliminare) e dopo una serie di precisazioni
specifiche si sofferma sul malcostume di nominare
addetti stampa persino all’interno del CDA delle
medesime, prassi diffusa e costosissima che come nel
caso di Acireale in cui la Sogip Trade (metano),
affida l’incarico di addetto stampa triennale con un
costo per la comunità di € 7.800,00 all’anno e la
Sogip (acquedotto) stesso incarico triennale ad
altro giornalista per un costo complessivo di circa
22.000 euro per tre anni. In entrambi i casi abbiamo
chiesto una rassegna stampa che però non ci è stata
fornita.
In ultimo
la Sezione Lombardia, precisa che al contrario non
sono da tagliare le spese finalizzate alla
produzione, stampa e distribuzione del giornalino
comunale, finalizzato a far conoscere le modalità di
erogazione dei servizi pubblici ai cittadini.
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