Anno 2011

La Medicina Legale sul piano legislativo

per il diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro.

 
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     L’ambiente in cui oggi viviamo nella sua realtà fisica, psichica e sociale è in netto contrasto con taluni obblighi deontologici e giuridici in materia di danno ambientale, con diretto riferimento allo studio di sostanze tradizionalmente nocive, sino alle più recenti normative, concernenti l’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettro- magnetici (legge 36/2001).

     Afferma il prof. Angelo Chiara, (direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Catania) che l’importanza di molte problematiche di interesse biologico, riguardate sul piano legislativo, ha fatto affermare, da alcuni anni, la sussistenza di una vera e propria “Medicina Legale dell’Ambiente”. Oltretutto, continua, diversi articoli della Carta Costituzionale della Repubblica, concernono e sottendono tale realtà, con particolare riferimento al diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro.

    Scorie ed esalazioni provenienti da attività che utilizzano vernici e sostanze chimiche in genere, vedi autocarrozzerie, marmisti, tipografie, meccanici, gommisti, falegnamerie, rifornimenti di carburante, concorrono ad avvelenare ancor più l’ambiente ormai saturo delle città; se poi certe amministrazioni comunali concorrono ad inglobare il flusso automobilistico in poche strade cittadine il danno è centuplicato. Queste amministrazioni comunali hanno il dovere di ubicare tali attività in luoghi idonei, ovvero attrezzati  per smaltire all’origine le cause di inquinamento.

     Occorre peraltro, e con particolare attenzione, verificare ed accertare con cura, il nesso causale tra contaminazione dell’ambiente e danno alla persona, compito questo, prettamente di interesse Medico - Legale.

     Importantissimo è che ogni amministrazione comunale si doti di regolamento di igiene e tutela ambientale a misura di territorio, cioè redatto secondo piano regolatore con annesso piano di zonizzazione. Il sindaco di qualsiasi città é il primo responsabile della salute del cittadino.

     La repressione dei reati ambientali spetta a tutte le forze dell'ordine.

     Questo principio trova conferma in una autorevole e definitiva pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che così recita: "L'art. 55 Cod. Proc. Pen. consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni. Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di persone idonee nella qualità di ausiliari e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P. G." (Cassazione Pen., Sez. III, 27 settembre 1991, n. 1782, Rel. Postiglione, Pres. Gambino).

     E' quindi facilmente desumibile che nel caso in cui vi sia un rifiuto nell'intervento da parte di un qualsiasi organo di polizia giudiziaria per accertare o per reprimere un reato in tema ambientale, asserendo che non rientra nelle proprie competenze, si può profilare l'ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 Cod. Pen.) e di omissione di denuncia di reato (art. 361 cod. Pen.). 

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