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Regolamento di Igiene e Tutela Ambientale
Inquinamento
Ambientale Generalizzato
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L’ambiente in cui oggi viviamo nella sua realtà fisica, psichica
e sociale è in netto contrasto con taluni obblighi deontologici
e giuridici in materia di danno ambientale, con diretto
riferimento allo studio di sostanze tradizionalmente nocive,
sino alle più recenti normative, concernenti l’esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettro- magnetici (legge
36/2001).
Afferma il prof. Angelo Chiara, (direttore
della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni dell'Università di Catania) che l’importanza di
molte problematiche di interesse biologico, riguardate sul piano
legislativo, ha fatto affermare, da alcuni anni, la sussistenza
di una vera e propria “Medicina Legale dell’Ambiente”.
Oltretutto, continua, diversi articoli della Carta
Costituzionale della Repubblica, concernono e sottendono tale
realtà, con particolare riferimento al diritto alla salute e
alla salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro.
Scorie ed esalazioni provenienti da attività
che utilizzano vernici e sostanze chimiche in genere, vedi
autocarrozzerie, marmisti, tipografie, meccanici, gommisti, falegnamerie,
rifornimenti di carburante, concorrono ad avvelenare
ancor più l’ambiente ormai saturo delle città; se poi certe
amministrazioni comunali concorrono ad inglobare il flusso
automobilistico in poche strade cittadine il danno è
centuplicato. Queste amministrazioni comunali hanno il dovere di
ubicare tali attività in luoghi idonei, ovvero attrezzati per
smaltire all’origine le cause di inquinamento.
Occorre peraltro, e con particolare
attenzione, verificare ed accertare con cura, il nesso causale
tra contaminazione dell’ambiente e danno alla persona, compito
questo, prettamente di interesse Medico - Legale.
Importantissimo è che ogni amministrazione comunale si doti di
regolamento di igiene e tutela ambientale a misura di
territorio, cioè redatto secondo piano regolatore con annesso
piano di zonizzazione. Il sindaco di qualsiasi città é il
primo responsabile della salute del cittadino.
La repressione dei reati
ambientali spetta a tutte le forze dell'ordine.
Questo principio trova conferma in una autorevole e definitiva
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che così recita:
"L'art. 55 Cod. Proc. Pen. consente di ritenere che i reati in
materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia
giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o
esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle
specializzazioni. Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di
persone idonee nella qualità di ausiliari e l'accertamento
tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.
G." (Cassazione Pen., Sez. III, 27 settembre 1991, n. 1782, Rel.
Postiglione, Pres. Gambino).
E' quindi facilmente desumibile che nel caso in cui vi sia un
rifiuto nell'intervento da parte di un qualsiasi organo di
polizia giudiziaria per accertare o per reprimere un reato in
tema ambientale, asserendo che non rientra nelle proprie
competenze, si può profilare l'ipotesi di reato di omissione di
atti d'ufficio (art. 328 Cod. Pen.) e di omissione di denuncia
di reato (art. 361 cod. Pen.). |
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